Statuto

    TITOLO I

    Costituzione – Scopi – Sede e Durata

    Articolo 1 – Costituzione

    1.1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione “PENSARE INSIEME”, nel seguito: l´”Associazione”. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

    Articolo 2 – Sede

    2.1. L’Associazione ha sede in Roma. La sede può essere trasferita nell’ambito del Comune di Roma con delibera del Consiglio Direttivo.

    Articolo 3 – Durata dell’Associazione

    3.1. La durata dell’Associazione è illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l’impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

    Articolo 4 – Scopi dell’Associazione

    4.1. L’Associazione ha carattere volontario, è apartitica e non ha scopo di lucro.
    4.2. L’Associazione vuole costituire il luogo elettivo per la discussione, l’approfondimento e lo sviluppo di tematiche in ambito SOCIALE, ECONOMICO, POLITICO, CULTURALE, AMBIENTALE di carattere nazionale e internazionale e si propone di:

    a. progettare, elaborare e promuovere contributi originali nelle tematiche suddette;
    b. organizzare incontri, conferenze, eventi culturali, workshop, seminari, mostre personali e collettive, laboratori, progetti di ricerca, attività didattiche e quant’altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
    c. pubblicare/divulgare in formato digitale e cartaceo testi, giornali, interviste;
    d. instaurare rapporti di collaborazione con comunità scientifiche, enti e istituzioni in ambito nazionale e internazionale;
    e. agevolare i contatti dei suoi componenti con analoghe associazioni nazionali ed internazionali, mediante adesione a organismi nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi;
    f. creare consapevolezza digitale, progettare, sperimentare e prototipizzare soluzioni tecnologiche innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale in Italia e nel mondo;
    g. sviluppare e promuovere il territorio con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale anche a livello internazionale;
    h. promuovere la crescita sostenibile e inclusiva;
    i. sostenere iniziative che contribuiscono a promuovere il miglioramento della condizione giovanile attraverso azioni volte a sviluppare e valorizzare competenze, anche attraverso il sostegno a partecipazioni a bandi e concorsi e/o borse di studio.
    j. sensibilizzare i giovani, le imprese, enti ed istituzioni pubbliche all’importanza dei valori etici, politici e sociali anche interagendo con il mondo imprenditoriale ed accademico.
    k. promuovere, sviluppare e sperimentare in ambito locale la democrazia diretta e partecipata e valutarne le ricadute.


    TITOLO II

    Soci

    Articolo 5 – Categorie di soci

    5.1. I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Effettivi ed Onorari. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed hanno diritto di voto nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente.

    Articolo 6 – Soci Fondatori

    6.1. I Soci Fondatori sono coloro che partecipano all’Assemblea dei Soci Fondatori convocata dal Presidente dopo la costituzione dell’Associazione. I Soci Fondatori sono anche Soci Effettivi.

    Articolo 7 – Soci Effettivi ed Onorari

    7.1. I Soci Effettivi sono le persone fisiche che hanno competenze in ogni campo del sapere utile alle finalità dell’Associazione. La sussistenza di tali requisiti sarà quindi verificata dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall´art. 8.2.
    7.2. Possono essere soci effettivi anche persone giuridiche, Enti od Associazioni, che perseguano finalità analoghe, la cui ammissione sarà sottoposta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti che potranno essere fissati dallo stesso caso per caso.
    7.3. Possono far parte dell’Associazione in qualità di Soci Onorari persone che si siano distinte in modo particolare e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all’Associazione.
    7.4. Ogni anno, i potenziali Soci Onorari vengono proposti all’approvazione del Consiglio Direttivo da almeno tre Soci.
    7.5. Il Socio Onorario designato deve formalmente accettare la nomina.
    7.6. Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota annuale.
    7.7. Il Socio Onorario ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per i Soci.

    Articolo 8 – Ammissione e recesso dei Soci Effettivi

    8.1. La richiesta di iscrizione all’Associazione, corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui all´art. 7, viene presentata al Consiglio Direttivo.
    8.2. Presentando la richiesta di ammissione all’Associazione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. Sulla domanda di ammissione si pronuncia
    discrezionalmente il Consiglio Direttivo. Delle nuove ammissioni viene data informativa all’Assemblea alla prima seduta successiva. 8.3. È facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
    8.4. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate per l’esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell’Associazione a quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all´art. 20.
    8.5. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative, che non provvedano dopo un primo sollecito, decadono dal rapporto associativo per effetto della delibera di presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
    8.6. Le quote e il contributo associativo non sono trasferibili.

    Articolo 9 – Sospensione ed Esclusione del Socio

    9.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione e, nei casi più gravi, l’esclusione del Socio che si sia reso responsabile di una violazione grave del presente Statuto o che abbia perso i requisiti di cui all´art. 7. o che con il suo comportamento, sia pubblico che privato, leda in qualsivoglia maniera, direttamente o indirettamente l’Associazione e la sua immagine;
    9.2. Il Consiglio Direttivo assume la decisione in merito dopo aver contestato ed udito le ragioni dell’interessato che deve rispondere entro 15 giorni dalla contestazione. Nei casi di maggior gravità, il Consiglio Direttivo può deliberare, a suo insindacabile giudizio, la sospensione cautelare del Socio.
    9.3. L’esclusione non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta rinuncia da parte dell’Associazione a percepire quelle ancora dovute per l’esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto dell’escluso sul fondo comune di cui all´art. 21.
    9.4. La qualità di associato viene meno per:

    a. recesso comunicato per iscritto al consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio sociale,
    b. mancato versamento della quota associativa annuale,
    c. mancata osservanza delle norme dello statuto e/o di eventuali regolamenti emanati da organi dell’Associazione e/o mancato rispetto di decisioni e disposizioni di questi ultimi,
    d. assoggettamento a procedura concorsuale,
    e. dichiarazione giudiziale di incapacità o di limitazione della capacità.


    TITOLO III

    Organi

    Articolo 10 – Organi dell’Associazione

    10.1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito.
    10.2. L’Associazione potrà istituire il Collegio dei Probiviri e/o il Collegio dei Revisori o revisore unico. In mancanza le funzioni vengono svolte dal Consiglio Direttivo.

    Articolo 11 – Assemblea

    11.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento della quota associativa.
    11.2. Il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail, all’ultimo indirizzo comunicato da ciascun Socio. L’avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima, e deve in ogni caso pervenire almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L’Assemblea in forma totalitaria, si considera validamente costituita ed atta a deliberare.
    11.3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, che con lui sottoscrive il verbale dell’Assemblea. Ove occorra, l’Assemblea nomina uno o più scrutatori.
    11.4. Il Presidente regola la discussione e le votazioni.

    Articolo 12 – Poteri dell’Assemblea

    12.1. L’Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
    12.2. L’Assemblea in seduta ordinaria:

    a. determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall´art. 14, commi 4 e 5;
    b. elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti degli stessi, se richiesto dai soci;
    c. determina, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa dovuta da ciascun Socio, anche in misura diversa per ciascuna categoria di Soci;
    d. delibera sull’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e sulla relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
    e. elabora gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, tenendo conto degli scopi di questa;
    f. delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo.


    12.3. L’Assemblea in seduta straordinaria:

    a. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
    b. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

    Articolo 13 – Svolgimento dell’Assemblea

    13.1. Sono ammessi all’Assemblea ed esercitano il diritto di voto i Soci Effettivi in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
    13.2. Ogni Socio avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro Socio. Alla stessa persona non possono essere conferite più di quattro deleghe.
    13.3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
    13.4. L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.
    13.5. Le deliberazioni dell’Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria tale maggioranza deve comprendere almeno un quarto degli aventi diritto al voto.
    13.6. Ai fini della nomina degli organi associativi vengono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti fino ad esaurimento del numero di componenti previsti per ciascun organo. In caso di parità di voti si svolge una seconda votazione di ballottaggio.
    13.7. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, quante altre volte il consiglio direttivo lo reputi opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da almeno un quarto degli associati. L’ assemblea può tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.
    13.8. È compito dell’assemblea degli associati:

    a. approvare il rendiconto di cassa dell’esercizio chiuso il precedente 31 (trentuno) dicembre, il preventivo dell’esercizio successivo e la relazione del consiglio direttivo ed eventualmente il rapporto del collegio dei revisori /revisore unico che li accompagna,
    b. nominare i membri del Consiglio Direttivo dopo averne fissato il numero, ed eventualmente del collegio dei revisori o revisore unico, del collegio dei probiviri,
    c. approvare a maggioranza semplice l’adesione ad altre associazioni ed enti.

    Articolo 14 – Consiglio Direttivo

    14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 membri e non più di 9, in numero dispari. Il loro numero è determinato dall’Assemblea al momento della nomina.
    14.2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i Soci Effettivi.
    14.3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
    14.4. Ove durante il biennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in difetto, mediante cooptazione. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
    14.5. I componenti del consiglio direttivo permangono in carica finché le persone che li incarnano non sono sostituite da altre, al fine di consentire il normale funzionamento dell’Associazione.
    14.6. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo e, in via eccezionale, è composto da tutti i Soci Fondatori anche se eccedenti il limite dell’art. 14.1.

    Articolo 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

    15.1. Il Consiglio Direttivo nomina alla sua costituzione, tra i propri membri:

    a. il Presidente;
    b. il Vice-Presidente, con funzioni vicarie;
    c. il Tesoriere.


    15.2. La durata degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere coincide con la durata del Consiglio Direttivo.
    15.3. Il primo Presidente, il primo Vice-Presidente ed il primo Tesoriere sono nominati nell’Atto Costitutivo.
    15.4. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.
    15.5. Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell’Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di trasparenza e precisione.
    15.6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente nel caso di indisposizione di quest’ultimo dal Vice Presidente e ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica. La convocazione del consiglio direttivo è fatta mediante avviso contenente l’ordine del giorno delle materie da trattare comunicato ai consiglieri ed al collegio dei revisori o revisore unico almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di urgenza, anche soltanto con ventiquattro ore di preavviso.
    15.7. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la totalità dei componenti elettivi.
    15.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per video o teleconferenza, purché siano assicurate condizioni che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e al voto di ciascun partecipante.
    15.9. Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
    15.10. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario pro tempore in occasione di ogni seduta, anche non Socio, che redige il verbale delle riunioni, da trascriversi in apposito libro.

    Articolo 16 – Poteri del Consiglio Direttivo

    16.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell’Assemblea. Può essere revocato su richiesta della maggioranza degli iscritti, riuniti in Assemblea autoconvocata.
    16.2. Il Consiglio Direttivo assume tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell’Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea. Può essere chiamato, su richiesta della maggioranza degli iscritti, a riferire del proprio operato.
    16.3. Al Consiglio competono in particolare i seguenti poteri:

    a. dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
    b. effettuare le nomine previste dall´art. 15;
    c. determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    d. approvare o rifiutare le richieste di adesione all’Associazione; (art. 8)
    e. su delibera dell’Assemblea, aderire ad altre associazioni o enti;
    f. espellere, con provvedimento motivato, quegli associati, i quali, con il loro comportamento, sia pubblico che privato, ledano in qualsivoglia maniera, direttamente o indirettamente l’Associazione e la sua immagine; (art. 9)
    g. predisporre entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio sociale precedente e la relazione concernente l’attività svolta dall’Associazione in tale esercizio, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
    h. convocare l’Assemblea, ove non vi provveda il Presidente o il Vicepresidente, almeno una volta all’anno e quando ne facciano richiesta i Soci ai sensi dell´art.11;
    i. proporre all’Assemblea le modifiche al presente Statuto;
    j. delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già di spettanza a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
    k. redigere il Codice Etico dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    l. assumere le determinazioni di cui all´art. 9;
    m. intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.

    Articolo 17 – Presidente

    17.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne esercita tutte le funzioni.
    17.2. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall´art. 16, lettere c), d), g), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
    17.3. Il Presidente, scelto tra i componenti del direttivo, svolge la sua attività gratuitamente, rimane in carica 2 anni ed è rieleggibile.

    Articolo 18 – Collegio dei Revisori

    18.1. L’Associazione potrà dotarsi del Collegio dei Revisori sia in forma monocratica, Revisore unico, che in forma collegiale composto da 3 componenti eletti dall’Assemblea anche tra i non soci. Resta in carica per due anni ed è rieleggibile.
    18.2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico:

    a. vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione;
    b. convoca l’Assemblea, qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;
    c. presenta all’Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico–finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
    d. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.

    Articolo 19 – Collegio dei Probiviri

    19.1. Il Collegio dei Probiviri può essere formato da un Presidente monocratico o da 3 componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione. Essi restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
    19.2. Al Collegio dei Probiviri competono:

    a. su richiesta del Consiglio Direttivo, l’interpretazione delle norme dello Statuto, del Codice Etico e di qualsiasi altra norma adottata dall’Associazione per il proprio funzionamento;
    b. le pronunce di cui all´art. 9;
    c. la definizione delle controversie di cui all´art. 25;
    d. esprimere parere non vincolante sul Codice Etico e sulle modifiche al presente Statuto.


    19.3. Delle deliberazioni del collegio dei probiviri viene redatto su apposito libro un verbale sottoscritto da tutti i membri del collegio e trasmesso in copia alle parti interessate.

    TITOLO IV

    Rapporti economici e rendiconto di gestione

    Articolo 20 – Fondo comune

    20.1. Il fondo comune è destinato in via esclusiva a sovvenzionare le attività dell’Associazione ed è costituito:

    a. dalle quote associative annuali;
    b. da eventuali quote associative supplementari;
    c. dalle eccedenze attive della gestione;
    d. da tutti i cespiti acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione;
    e. da ogni altro bene, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.


    20.2. È fatto divieto all’Associazione di distribuire utili, fondi, riserve di capitale e, in caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe. In particolare eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

    Articolo 21 – Quote associative

    21.1. Tutti i Soci sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dall’Assemblea ai sensi dell´art. 11, all’atto dell’iscrizione. Entro il 30 giugno di ogni anno per i rinnovi.
    21.2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell’anno precedente.

    Articolo 22 – Rendiconto economico-finanziario

    22.1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
    22.2. Il rendiconto economico-finanziario relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere fornito ai Soci o comunque posto a loro disposizione con congruo anticipo rispetto alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione.
    22.3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

    TITOLO V

    Norme finali

    Articolo 23 – Scioglimento

    23.1. Lo scioglimento dell’Associazione si verifica:

    a. per il venir meno della pluralità dei Soci, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
    b. su delibera dell’Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
    c. per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi.

    Articolo 24 – Liquidazione

    24.1. In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Collegio dei Revisori, se istituito, e delibera sulla destinazione dell’eventuale residuo.

    Articolo 25 – Controversie

    25.1. Qualsiasi controversia dei Soci tra loro o con l’Associazione relativa all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta al consiglio Direttivo e se costituito, alla competenza del Collegio dei Probiviri.
    25.2. Le determinazioni in merito da parte del consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, se istituito, sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.

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